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FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI TECNOLOGICI

La Regione Emilia Romagna intende supportare i processi di cambiamento tecnologico e organizzativo, attraverso il sostegno a progetti realizzati da singole imprese o da raggruppamenti di imprese, al fine di favorire l’acquisizione di know-how tecnologico ed organizzativo, con la finalità di consentire un salto qualitativo alle singole aziende e alle loro aggregazioni in rete, incentivando progetti di investimento in innovazione tecnologica.


BENEFICIARI: P.M.I. singole (compresi consorzi, società consortili e società cooperative) aventi sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna e che realizzino gli interventi nel territorio regionale;

 

A.T.I – Associazioni Temporanee di Imprese tra piccole e medie imprese – aventi sede legale e/o operativa in Emilia-Romagna e che realizzino gli interventi nel territorio regionale. Al momento della presentazione della domanda, le A.T.I. possono essere già costituite o non ancora costituite.

 

Raggruppamenti di p.m.i. formalizzati in “CONTRATTO DI RETE” ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 5/2009 convertito con legge n. 33/2009 nonché dell’art. 42 del decreto legge n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010

 


 

aventi le caratteristiche definite nel bando e appartenenti alle Sezioni ammesse della classificazione delle attività economiche Ateco 2007.

 

 


INVESTIMENTI REALIZZABILI


Gli investimenti realizzabili ai fini della concessione del contributo, che devono

 

essere compatibili con le spese ammissibili previste nel presente bando, possono riguardare uno o più dei seguenti punti:

 


 

1.    INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

 

Per investimenti in innovazione tecnologica si intendono, a titolo di esempio, quelli riguardanti:

 

a)    sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;

 

b)    sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico;

 

c)    unità elettroniche o sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione di documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;

 

d)    programmi per l’utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere a), b) e c);

 

e)    apparecchiature destinate ad uffici di progettazione aziendale.

 


 

2.    INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE DI SERVIZIO

 

Per innovazione di servizio si intende l’introduzione di un nuovo servizio – anche attraverso l’acquisizione di tecnologie innovative nonché di attrezzature e macchinari – che ampli la gamma dei servizi offerti dall’impresa rispetto a quelli erogati prima dell’intervento oggetto della domanda di contributo.

 


 

3.     INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

 

Appartengono a tale categoria gli interventi finalizzati al miglioramento dell’organizzazione interna, anche attraverso il perseguimento di nuovi modelli organizzativi, la modifica del lay-out dell’impresa, l’informatizzazione e lo sviluppo delle reti nelle relazioni con altre imprese e/o con il mercato e/o con altri soggetti. Sono, ad esempio, ammesse spese per l’acquisizione di strumentazione informatica per home banking.

 


 

4.    INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE DI PRODOTTO

 

Appartengono a tale categoria gli interventi finalizzati a mettere a punto nuovi prodotti o a portare un notevole miglioramento ai prodotti esistenti. Tali investimenti non comprendono le modifiche ordinarie o periodiche, anche se migliorative, apportate a prodotti esistenti. La realizzazione del progetto deve comportare per l’impresa l’apertura di nuovi mercati o un significativo allargamento del mercato di riferimento dei suoi prodotti o un suo riposizionamento in un settore o segmento di mercato diverso da quello precedentemente occupato.

 


 

5.    INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEI PROCESSI PRODUTTIVI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ENERGIA

 

Appartengono a tale categoria gli interventi finalizzati a mettere a punto nuovi processi produttivi o a comportare un notevole miglioramento di processi produttivi esistenti. Tali attività non comprendono le modifiche ordinarie o periodiche, anche se migliorative, apportate a processi produttivi esistenti. Sono ritenuti di particolare importanza gli interventi che comportano una significativa riduzione dell’impatto ambientale e dei consumi energetici (es: riduzione e/o riutilizzo dei rifiuti prodotti nel processo produttivo, riduzione dei consumi energetici, ecc.) che deve essere adeguatamente illustrata nella relazione tecnica-illustrativa del progetto. Sono esclusi gli interventi finalizzati alla mera installazione e messa in esercizio di impianti fotovoltaici di ogni tipo. Gli investimenti potranno prevedere, ad esempio:

 

a)    installazione di impianti ed apparecchiature antinquinamento, sia volti alla riduzione delle immissioni nell’ambiente esterno di sostanze inquinanti, sia destinati al miglioramento diretto dell’ambiente di lavoro e della sicurezza contro gli infortuni;

 

b)    conversione e modifica di impianti e/o processi produttivi inquinanti e scarsamente sicuri in impianti e/o processi produttivi più ecologici e sicuri;

 

c)    eliminazione/riduzione dell’impiego di sostanze inquinanti o nocive durante il ciclo produttivo;

 

d)    interventi per la razionalizzazione degli usi di acqua potabile e la protezione delle fonti;

 

e)    installazioni di raccolta, trattamento ed evacuazione dei rifiuti inquinanti solidi, liquidi o gassosi;

 

f)    conversione e modifica di impianti esistenti e/o installazione di nuovi impianti che comportano una riduzione dei consumi energetici nel processo produttivo.

 


 

6.    INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

 

Tali investimenti dovranno prevedere l’installazione, l’adeguamento o la sostituzione di macchinari e impianti e loro componenti di sicurezza nell’ambito del processo produttivo.

 


 

7.    INVESTIMENTI PER L’INNOVAZIONE COMMERCIALE

 

E’ ammessa, ad esempio, l’apertura di nuovi canali commerciali per via telematica tramite l’acquisto di hardware/software.

 


 

8.    INVESTIMENTI PER LA TRANSIZIONE ALLA TECNOLOGIA DIGITALE

 

L’obiettivo è il sostegno alla transizione al digitale dal parte delle p.m.i. operanti nel settore radio-televisivo, al fine di potenziare lo sviluppo di nuovi contenuti e servizi su reti digitali. L’intervento deve prevedere la realizzazione di investimenti, materiali ed immateriali, tesi all’innovazione tecnologica dell’azienda (organizzativa e/o di processo e/o di prodotto), aventi ad oggetto anche l’acquisto degli impianti ed attrezzature necessarie all’adeguamento tecnologico per lo sviluppo di una completa filiera digitale per la produzione di contenuti propri del settore audio-visivo.